Ad oggi, come noto, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 22 D.P.R. 633/1972, i commercianti al minuto non sono tenuti ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente, e certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ex articolo 1 D.P.R. 696/1996.
Per effetto di quanto stabilito dal D.L. 119/2018, a partire dal 1° luglio 2019, per certi contribuenti è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate. Come accennato, la decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell’ammontare del volume d’affari realizzato. Infatti, l’obbligo sussiste rispettivamente:
- dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore ad € 400.000
- dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume d’affari.
Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che è necessario verificare il volume d’affari al 31.12.2018, emergente dal modello Iva 2019.
Dal punto di vista soggettivo, l’articolo 17 D.L. 119/2018 rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le ipotesi di esonero da questo adempimento, sulla base di due parametri:
- la tipologia di attività svolta dai soggetti passivi;
- il luogo di esercizio dell’attività, in considerazione del fatto che in alcune zone d’Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.
Dal punto di vista procedurale, l’adempimento di tale obbligo presuppone la dotazione, in capo agli esercenti attività al dettaglio:
- dei c.d. “registratori telematici”, già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016, modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019;
- o di nuovi strumenti, individuati successivamente dall’Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato.
Così come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere all’invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso. In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.