Con la conversione in legge, il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha guadagnato – rispetto alla versione originaria – tantissime novità, che ne hanno cambiato notevolmente la fisionomia, tanto da farlo assomigliare ad una manovra “in miniatura”.

Basti pensare che, all’interno del decreto, è stato inserito tutto il pacchetto delle semplificazioni fiscali che erano in discussione con un separato disegno di legge. Tra queste, ad esempio, si segnala lo slittamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP al 30 novembre e di quella IMU/TASI al 31 dicembre, nonché la proroga al 30 settembre dei versamenti per i soggetti ISA. Non manca nemmeno la riapertura della rottamazione dei ruoli, oltre ad alcune norme di interpretazione autentica che chiariscono alcuni aspetti controversi (tra tutte, la nuova norma sul ravvedimento parziale).
L’elenco delle novità è molto più lungo, per cui vale la pena di sintetizzare il contenuto delle norme fiscali contenute nel testo definitivo del decreto.

Riapertura superammortamento

Si reintroduce dal 1° aprile 2019 il superammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di maggiorare del 30% il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 – a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – è riconosciuta una maggiorazione del costo di acquisto del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

Come già previsto dalla legge di Bilancio 2018, non sono ammissibili gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali. Restano ferme anche le esclusioni disciplinate dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge di Stabilità 2016 (beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni e beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016).

Rispetto alle norme previgenti, però ora viene introdotto un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

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