Con la risoluzione 48/E/2020, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

Risulta quindi finalmente possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta istituito dall’articolo 22 D.L. 124/2019, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Si ricorda, a tal proposito, che il credito d’imposta spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi:

  • effettuate da esercenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro,
  • rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020.

Nell’ambito della disciplina in esame sono previsti specifici obblighi informativi:

  • gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico devono comunicare, all’Agenzia delle entrate, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta,
  • i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Mentre le informazioni da trasmettere all’Agenzia delle entrate e le modalità di trasmissione sono state definite con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 181301 del 29.04.2020, alle comunicazioni da inviare agli esercenti è stato dedicato il Provvedimento della Banca d’Italia 21.04.2020.

 

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