La rubrica dell’art. 37 del decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120) – consiste:
– in primo luogo, nell’imporre alle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza,
– e, in secondo luogo, nel prevedere una sospensione della domanda di iscrizione al registro delle imprese per le imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale. La sospensione della domanda, in attesa di essere integrata con il domicilio digitale, vale solo in occasione della prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, perchè le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non abbiano già indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale, dovranno farlo anch’esse entro il 1° ottobre 2020. In entrambi i casi, se non si provvede, scattano le sanzioni.
Le nuove disposizioni del decreto Semplificazioni si occupano anche della procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, dell’indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo, oltre che della procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi.