Settore edile
L’articolo 7-ter, introdotto nel corso dell’iter di conversione, novella in più punti la disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI, istituita dall’articolo 1 del D.L. n. 135/2018, dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI titolari di crediti certificati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, che sono in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.
Con la nuova disposizione, si consente alle PMI edili (di cui ai codici ATECO F41 e F42) di accedere alla Sezione speciale qualora esse siano titolari di finanziamenti erogati da banche e da altri intermediari finanziari di cui al TUB assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali ed industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come inadempienze probabili entro la data dell’11 febbraio 2019, come risultante dalla centrale dei rischi della Banca d’Italia. La garanzia della sezione speciale coprirà un importo non superiore all’80% dell’esposizione alla data dell’11 febbraio 2019 e fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro. La garanzia avrà carattere sussidiario ed il piano di rientro del finanziamento da parte dell’impresa dovrà essere approvato dal Consiglio di gestione del Fondo. Con il decreto ministeriale dovranno essere stabilite le modalità di attestazione dei crediti e fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di valutazione.
Sisma bonus per l’acquisto di case antisismiche
L’articolo 8 estende alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 il sisma bonus per l’acquisto di case antisismiche (beneficio finora limitato all’acquisto di abitazioni in zona 1).
L’agevolazione (prevista dall’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013) consiste in una detrazione dall’imposta lorda e spetta agli acquirenti delle unità immobiliari di un edificio demolito e ricostruito con criteri antisismici da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (la ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione).
Lo sconto, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo è concesso per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 ed è pari al 75% (se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) ovvero all’85% (nel caso in cui l’intervento dia luogo ad una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell’immobile purché venduto entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori da imprese di ricostruzione e ristrutturazione immobiliare.
In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari.
Modifiche alla disciplina dell’eco e sismabonus
Con l’articolo 10 vengono apportate modifiche alle modalità di fruizione dell’eco e sisma bonus. In particolare, i commi 2 e 3 dispongono che il soggetto avente diritto all’eco e al sismabonus, può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità di 700.000 euro di cui all’articolo 34 della l. n. 388/2000 e di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, l. n. 244/2007. Il fornitore potrà cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa in ogni caso la cessione in favore di istituti di credito ed intermediari finanziari. È demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita, il compito di fissare le modalità attuative per l’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore.
Cessione detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie
Con il comma 3-ter dell’articolo 10, inserito nel corso dell’iter di parlamentare, viene introdotta la possibilità di cedere la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie. In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è concessa la facoltà ai soggetti beneficiari della detrazione per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (di cui alla lettera h dell’art. 16-bis, comma 1, del TUIR) di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. I fornitori potranno a loro volta cedere il credito ai propri fornitori, con l’esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa in ogni caso la cessione dei crediti a istituti di credito e intermediari finanziari.